I tribunali penali misti
(Diritto internazionale e ordine mondiale. Collana diretta da Pao)
Il volume affronta la materia dei tribunali penali misti, esaminandone gli aspetti organizzativi e di competenza, per fornire allo studioso un quadro completo e dettagliato di questi organi.
I tribunali penali misti affiancano i tribunali internazionali; si tratta di tribunali composti sia da giudici dello stato sul cui territorio sono stati commessi crimini, sia da giudici internazionali nominati dalle Nazioni Unite. Vengono ricordati, al riguardo, la Corte Speciale per la Sierra Leone, istituita nel 2000, così come gli “Special Panels” creati in Timor Est (Indonesia) nel 2000, nonché le corti straordinarie per la Cambogia, predisposte nel 2006.
Il testo affronta nella sua interezza questi organi, muovendo dalla natura giuridica degli stessi, per esaminare le finalità materialmente perseguite, il rapporto di questi con le Nazioni Unite.
STRUTTURA
Il volume ricalca la struttura tipica degli altri testi della collana, già pubblicati.
Suddiviso in capitoli e paragrafi, è corredato da un indice sommario accurato e puntuale e da note a piè pagina molto dettagliate, che consentono un approfondimento di tipo bibliografico, dottrinale e giurispudenziale nella materia.
L'opera si chiude con un indice bibliografico ed un indice della giurisprudenza citata, relativa ai tribunali penali misti.
DETTAGLI DI «I tribunali penali misti»
Titolo I tribunali penali misti
Autore Cimiotta Emanuele
Editore
CEDAM
EAN 9788813290702
Pagine XX-622
Data July 2009
Collana Diritto internazionale e ordine mondiale. Collana diretta da Pao
INDICE DI «I tribunali penali misti»
INDICESOMMARIO
Abbreviazioni ........................................................................................ pag. XV
CAPITOLO PRIMO
PROFILI INTRODUTTIVI
1. Un nuovo modello istituzionale di giustizia penale: i tribunali
penali misti.................................................................................... pag. 1
2. Le ragioni di ordine generale che hanno condotto alla nascita dei
tribunali penali misti. Breve excursus storico in tema di giustizia
penale internazionale..................................................................... » 11
3. (Segue): i limiti della repressione dei crimini internazionali
individuali da parte delle giurisdizioni penali nazionali ................ » 16
4. (Segue): ... e da parte delle giurisdizioni penali internazionali..... » 20
CAPITOLO SECONDO
PROBLEMI TEORICI SOLLEVATI
DAL FENOMENO DEI TRIBUNALI PENALI MISTI
1. Prime riflessioni in ordine all'esistenza di una «categoria
normativa» rigida e autonoma di tribunale penale misto: il
problema interpretativo sotteso all'indagine ................................. pag. 32
VIII INDICE SOMMARIO
2. L'impostazione accolta nel presente lavoro: distinzione tra una
prospettiva formale e una prospettiva funzionale nella ricostruzione
del fenomeno dei tribunali penali misti............................................. » 36
3. La prospettiva formale. Necessit'i inquadrare la questione
della natura giuridica dei tribunali penali misti nell'ambito della
tradizionale dicotomia «organi internazionali organi interni» .... » 40
4. La determinazione della nozione di «organo giurisdizionale
internazionale»: i limiti degli approcci metodologici tradizionali . » 47
5. (Segue): l'esigenza di ricercare un nuovo metodo per delimitare la
nozione. Parziale adesione al criterio di principio elaborato dalla
dottrina francese e definibile come «criterio dell'ordinamento
attributivo dell'autorit'iurisdizionale». Necessit'i precisare
tale criterio alla luce degli effetti esecutivi delle decisioni
giudiziarie internazionali e delle modalit'perative degli organi.
La soluzione da ultimo accolta nel presente lavoro: il «criterio
dell'ordinamento all'interno del quale si producono primariamente
gli effetti dell'attivit'iurisdizionale» ............................................ » 56
6. Prima precisazione del «criterio dell'ordinamento attributivo
dell'autorit'iurisdizionale». Gli obblighi derivanti dalle decisioni
giudiziarie internazionali, la loro inosservanza e i rimedi
predisposti dall'ordinamento internazionale ................................... » 61
7. (Segue): il sistema di attuazione coercitiva delle decisioni
giudiziarie internazionali approntato in seno ad alcune
organizzazioni internazionali universali e regionali ...................... » 68
8. La natura internazionale dei Tribunali penali per la ex Iugoslavia e
per il Ruanda e della Corte penale internazionale alla luce dei dati
ricavabili dalla fase esecutiva delle loro pronunce: i meccanismi di
attuazione coercitiva delle domande di cooperazione e assistenza
giudiziaria rivolte agli Stati ............................................................ » 76
9. (Segue): l'attuazione delle sentenze di condanna .......................... » 83
10. (Segue): alcune riflessioni addizionali sulla natura giuridica dei
Tribunali penali internazionali per la ex Iugoslavia e per il
Ruanda alla luce dei rapporti con l'ONU ...................................... » 88
11. (Segue): ... e sulla natura giuridica della Corte penale
internazionale ................................................................................ » 97
12. Le altre precisazioni del «criterio dell'ordinamento attributivo
dell'autorit'iurisdizionale». Aspetti operativi legati al
funzionamento delle giurisdizioni penali internazionali e natura
dell'ordinamento destinatario degli effetti dell'attivit' giudiziaria ..................................................................................... » 106
13. Breve sintesi degli elementi di internazionalit'iscontrati nel
corso del capitolo .......................................................................... » 117
14. Cenni sullo svolgimento successivo del lavoro ............................. » 122
INDICE SOMMARIO IX
CAPITOLO TERZO
ORGANIZZAZIONE E COMPETENZA DEI
TRIBUNALI PENALI MISTI: LE VARIABILI «SECONDARIE»
DI RICOSTRUZIONE DEL FENOMENO
SEZIONE A
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
1. Considerazioni introduttive ........................................................... pag. 125
2. La Corte speciale per la Sierra Leone: le due Camere di prima
istanza e la Camera d'appello, l'Ufficio del Procuratore, la
Cancelleria e il Defence Office ...................................................... » 132
3. Le Extraordinary Chambers nelle corti della Cambogia: la Camera
di prima istanza, la Supreme Court Chamber, i due co-investigating
judges e i due co-prosecutors, la Camera preliminare, la Cancelleria
e la Defence Support Section ........................................................... » 140
4. Gli Special Panels for Serious Crimes a Timor orientale: la Corte
distrettuale di Dili, la Corte d'appello di Dili, il Dipartimento per i
serious crimes nella Procura generale di Timor est e il Legal Aid
Service ........................................................................................... » 149
5. I Panels collocabili presso qualsiasi livello dell'apparato
giudiziario con funzioni penali in Kosovo .................................... » 157
6. Alcune riflessioni conclusive sulla struttura organizzativa dei
tribunali penali misti: l'«originalit'di ogni ente ......................... » 163
SEZIONE B
GIURISDIZIONE RATIONE MATERIAE
1. Premessa ....................................................................................... pag. 168
I. LA CORTE SPECIALE PER LA SIERRA LEONE
1. Premessa: il ruolo assolutamente preponderante dell'ONU nella
determinazione del quadro normativo di riferimento. L'esclusione
del genocidio e delle gravi violazioni del diritto internazionale
umanitario applicabile ai conflitti armati internazionali dal novero
delle fattispecie astrattamente perseguibili...................................... pag. 169
2. (Segue): i crimini contro l'umanit'.............................................. » 181
X INDICE SOMMARIO
3. (Segue): le gravi violazioni dell'art. 3 comune alle quattro
Convenzioni di Ginevra del 1949 e del secondo Protocollo
addizionale del 1977 ..................................................................... » 191
4. (Segue): le altre gravi violazioni del diritto internazionale
umanitario ..................................................................................... » 194
5. (Segue): l'arruolamento dei c.d. «bambini soldato». La controversa
definizione della fattispecie ............................................................. » 202
6. (Segue): la fattispecie criminosa dell'enlistment come prodotto
dell'attivit'legislativa» dell'ONU .............................................. » 210
7. (Segue): i crimini previsti dal diritto penale della Sierra Leone .... » 215
8. Osservazioni conclusive sulla competenza materiale della Corte
speciale: l'evidente «prossimit'con le giurisdizioni penali
puramente internazionali ............................................................... » 216
II. I PANELS SPECIALI PER CRIMINI GRAVI A TIMOR ORIENTALE
1. Premessa ....................................................................................... pag. 218
2. (Segue): il genocidio ..................................................................... » 223
3. (Segue): i crimini contro l'umanit'.............................................. » 229
4. (Segue): i crimini previsti dal Codice penale indonesiano ............ » 238
5. Osservazioni conclusive sulla competenza materiale degli Special
Panels: l'elevato tasso di internazionalizzazione ............................ » 242
III. LE EXTRAORDINARY CHAMBERS NELLE CORTI DELLA CAMBOGIA
1. Premessa: origini storiche ............................................................. pag. 246
2. (Segue): la competenza materiale delle Extraordinary Chambers.
Il quadro normativo di riferimento................................................. » 256
3. (Segue): il genocidio ..................................................................... » 262
4. (Segue): i crimini contro l'umanit'.............................................. » 267
5. (Segue): le "gravi infrazioni" delle Convenzioni di Ginevra del
1949 .............................................................................................. » 272
6. (Segue): i crimini contro le persone protette a livello
internazionale dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle
relazioni diplomatiche e le violazioni della Convenzione dell'Aja
del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto
armato............................................................................................ » 274
7. (Segue): i crimini previsti dal Codice penale cambogiano del
1956 .............................................................................................. » 276
8. Alcune riflessioni conclusive sulla competenza materiale delle
Extraordinary Chambers: il basso grado di internazionalizzazione
di un organismo penale la cui creazione 'tata imposta da una
serie di obblighi convenzionali e consuetudinari incombenti sullo
Stato territoriale............................................................................. » 277
INDICE SOMMARIO XI
IV. I REGULATION 64 PANELS IN KOSOVO
1. La definizione dei crimini perseguibili dai Panels kosovari
mediante il concorso di pi'nti normative (in assenza di uno
specifico Statuto): i regolamenti dell'UNMIK n. 1/1999 e n.
24/1999, il Codice penale della Repubblica socialista federale di
Iugoslavia, la legislazione penale approvata dall'UNMIK e il
nuovo Codice penale kosovaro adottato in via provvisoria
dall'UNMIK con il regolamento n. 25/2003. Il tasso di
internazionalizzazione sostanzialmente nullo dei Panels .............. pag. 280
SEZIONE C
GIURISDIZIONE RATIONE PERSONAE, TEMPORIS E LOCI
I. GIURISDIZIONE RATIONE PERSONAE
1. Premessa ....................................................................................... pag. 293
2. La Corte speciale per la Sierra Leone: "persons who bear the
greatest responsibility for serious violations [...], including those
leaders who, in committing such crimes, have threatened the
establishment of and the implementation of the peace process" ... » 295
3. (Segue): i peace-keepers. Giurisdizione complementare
condizionata .................................................................................. » 300
4. (Segue): i minori di 18 anni e la previsione di un regime
giuridico specifico......................................................................... » 307
5. Le Extraordinary Chambers nelle corti della Cambogia: "senior
leaders of Democratic Kampuchea and those who were most
responsible for the crimes" ........................................................... » 310
6. Special Panels a Timor orientale e Regulation 64 Panels in
Kosovo: assenza pressoch'otale di limiti .................................... » 314
II. GIURISDIZIONE RATIONE TEMPORIS E GIURISDIZIONE RATIONE LOCI
1. Premessa ....................................................................................... pag. 319
2. Sierra Leone e Cambogia: divergenze sostanziali ......................... » 319
3. Timor orientale e Kosovo: soluzioni ancora diverse ..................... » 324
4. Brevi osservazioni a conclusione del capitolo: l'unicit'
l'originalit'i ogni tribunale penale misto.................................... » 329
XII INDICE SOMMARIO
CAPITOLO QUARTO
LE VARIABILI «PRIMARIE» DEL FENOMENO
SEZIONE A
NATURA GIURIDICA DEI TRIBUNALI PENALI MISTI
1. I limiti dell'applicazione ai tribunali penali misti delle teorie
prevalentemente utilizzate in dottrina al fine di determinare la
natura internazionale di un organo giudiziario. Necessit'i
ricorrere al «criterio dell'ordinamento all'interno del quale si
producono primariamente gli effetti dell'attivit'iurisdizionale» .. pag. 332
2. La Corte speciale per la Sierra Leone: i caratteri ricavabili a
prima vista dall'accordo istitutivo e dalla legge locale di ratifica
ed esecuzione................................................................................. » 339
3. La definizione della natura giuridica della Corte speciale per la
Sierra Leone nella giurisprudenza di quest'ultima......................... » 344
4. (Segue): critica alle determinazioni della Corte speciale
relativamente alla questione della sua natura giuridica.................. » 351
5. La qualificazione della Corte speciale alla luce del criterio
dell'ordinamento che utilizza primariamente gli effetti
dell'attivit'iudiziaria e delle sue modalit'i funzionamento.
La Corte speciale per la Sierra Leone come «organo
giurisdizionale interno fortemente internazionalizzato» ................ » 360
6. Le Extraordinary Chambers in Cambogia..................................... » 372
7. I Panels misti a Timor orientale e in Kosovo: i regolamenti
emanati dalle operazioni delle Nazioni Unite con funzioni di
amministrazione territoriale e l'internazionalizzazione della
giurisdizione penale nel quadro del fenomeno di generale
internazionalizzazione dell'organizzazione istituzionale e
dell'ordinamento giuridico locale .................................................. » 376
8. (Segue): la qualificazione giuridica dei Panels misti alla stregua
di organi giurisdizionali interni alla luce della natura
dell'ordinamento in cui si collocano primariamente gli effetti
della loro attivit'........................................................................... » 391
9. (Segue): ulteriori elementi utili a confermare la natura giuridica
interna dei Panels misti ricavabili dalle modalit'i cooperazione
con le autorit'i Stati terzi e dalla disciplina dei rapporti con il
sistema giudiziario locale............................................................... » 401
10. Le conseguenze della determinazione della natura giuridica dei
tribunali penali misti con riguardo alla disciplina dei rapporti con
la Corte penale internazionale e alla questione dell'immunit' degli individui-organi dalla giurisdizione penale........................... » 409
11. (Segue): il problema dell'immunit'ei supremi organi statali
dalla giurisdizione penale .............................................................. » 415
INDICE SOMMARIO XIII
SEZIONE B
LE FINALIT MATERIALMENTE PERSEGUITE
DAI TRIBUNALI PENALI MISTI
1. La tutela degli interessi nazionali: lotta all'impunit' riconciliazione nazionale e formazione professionale dei giudici,
dei pubblici ministeri e degli avvocati locali................................. pag. 427
2. Le finalit'dichiarate» della partecipazione dell'ONU alla
formazione e alla gestione dei tribunali penali misti: effettiva
celebrazione di procedimenti penali a carico dei presunti autori
di crimina iuris gentium in conformit'gli standards minimi del
giusto processo e riconciliazione nazionale................................... » 431
3. La prevalenza dell'obiettivo della pacificazione su quello della
giustizia penale in senso stretto alla luce dei risultati insoddisfacenti
delle attivit'epressive poste in essere dai tribunali penali misti ........ » 435
4. (Segue): un esempio emblematico del «fallimento» dei tribunali
penali misti nel campo dell'amministrazione della giustizia
penale. Il caso degli Special Panels di Timor orientale................. » 445
SEZIONE C
LA PROSPETTIVA FUNZIONALE DI RICOSTRUZIONE
DEL FENOMENO DEI TRIBUNALI PENALI MISTI.
IL RAPPORTO CON LE NAZIONI UNITE
1. Considerazioni introduttive ........................................................... pag. 458
2. Il problema del fondamento giuridico dell'azione delle Nazioni
Unite: applicazione ai tribunali penali misti delle teorie che
hanno provato ad ancorare alle disposizioni della Carta il potere
dell'ONU di istituire le diverse operazioni di mantenimento
della pace venute alla luce nella prassi e i Tribunali penali
internazionali per la ex Iugoslavia e per il Ruanda........................ » 462
3. (Segue): applicazione ai tribunali penali misti della teoria che
individua all'interno di alcuni trattati in materia di diritto
internazionale umanitario il quadro normativo di riferimento
dell'azione degli Stati e dell'ONU con riguardo all'istituzione
dei Tribunali penali internazionali ad hoc..................................... » 478
4. (Segue): il valore da attribuire alla domanda di assistenza
presentata all'ONU dai Governi di Freetown e Phnom Penh ........ » 484
5. (Segue): la partecipazione dell'ONU alla creazione dei tribunali
penali misti come espressione dell'esercizio di «poteri nuovi»
attribuiti all'Organizzazione delle Nazioni Unite dagli Stati
operanti collettivamente, ai sensi del diritto internazionale
generale, quali gestori degli interessi e dei valori della Comunit' internazionale ................................................................................ » 491
XIV INDICE SOMMARIO
6. Le finalit'ell'intervento dell'ONU nel quadro dell'ordinamento
internazionale. Limiti della prospettiva di ricostruzione del ruolo
dell'Organizzazione nella creazione e gestione dei tribunali
penali misti in termini strettamente sanzionatori............................ » 500
7. (Segue): i tribunali penali misti nel quadro dell'evoluzione delle
operazioni di pace delle Nazioni Unite. L'ingerenza
dell'Organizzazione nell'esercizio della funzione statale di
amministrazione della giustizia penale come strumento per
rafforzare lo stato di diritto e proteggere i diritti umani
fondamentali al fine ultimo di stabilire, negli Stati ospitanti,
generali condizioni di sicurezza .................................................... » 511
8. La creazione dei tribunali penali misti come forma di tutela
cautelare della sicurezza nei territori dove sono materialmente
localizzati. L'introduzione di nuove caratteristiche normative e
istituzionali negli ordinamenti giuridici locali............................... » 526
9. Il carattere assorbente della funzione conciliativa dei tribunali
penali misti rispetto a quella retributivo-giudiziaria in senso
stretto ............................................................................................ » 530
10. La partecipazione delle Nazioni Unite alla gestione dei tribunali
penali misti: «gestione accentrata» e «gestione decentrata».......... » 540
SEZIONE D
BREVI NOTAZIONI CONCLUSIVE. L'ATTUALE TENDENZA DELLA
GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE ALLA PROLIFERAZIONE
DEI PARADIGMI ISTITUZIONALI E LA «DERIVA» DEL
MODELLO DEI TRIBUNALI PENALI MISTI
1. Premessa ....................................................................................... pag. 551
2. Il Tribunale penale supremo iracheno ........................................... » 552
3. La Camera per i crimini di guerra della Bosnia-Erzegovina ......... » 555
4. Il Tribunale speciale per il Libano................................................. » 558
5. Osservazioni conclusive................................................................ » 564
Bibliografia........................................................................................... pag. 569
Indice della giurisprudenza citata dei tribunali penali misti ................ » 617